Attestazione di soggiorno PERMANENTE cittadini UE

Servizio attivo
Richiedere l’attestazione di soggiorno permanente (cittadini UE residenti in Italia da oltre 5 anni)

A chi è rivolto

Il cittadino dell’Unione europea che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente. A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto, nel periodo suddetto, la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per se stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria. Anche il familiare extracomunitario (il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni) di un cittadino dell’Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se vi ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni insieme al cittadino dell’Unione.

Come fare

Per il rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente occorre prenotare un appuntamento e presentare domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.

Cosa serve

  • Modulo di domanda presso l’Ufficio anagrafe del Comune.
  • Due marche da bollo da € 16,00.

Cosa si ottiene

Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE

Tempi e scadenze

I tempi per il servizio sono
30
giorni

Termine di conclusione

Dalla presentazione della richiesta e consegna di tutti i documenti occorrenti.

Quanto costa

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui: una da apporre sul modulo di domanda e una da apporre sull’attestazione nel momento in cui si verrà convocati per il rilascio.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'ufficio al seguente indirizzo:

  • Palazzo comunale, Via Roma 20, 00075
Prenota appuntamento , si apre in una nuova scheda

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi

D.Lgs. 6.2.2007, n. 30

Circolare Ministero dell’Interno n. 39 del 18.7.2007

Casi particolari

Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure  per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.

Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.

Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile


Codice dell'ente erogatore

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